Statuto

TITOLO I

Costituzione e scopi

1. E’ costituita con sede in Milano, Via Palmanova 22, fra i circoli cooperativi e ricreativi lombardi una libera, volontaria e democratica associazione denominata

ASSOCIAZIONE LOMBARDA CIRCOLI COOPERATIVI

Oltre alla sede principale, essa potrà avere sedi periferiche, nelle varie provincie o ovunque vi sia una presenza organizzata di circoli associati.
L’Associazione rappresenta un’articolazione settoriale e territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell’art.29 dello Statuto della stessa ed è regolata a norma del Titolo II, capo III, art.36 e seguenti del Codice Civile e dal D. Lgs. N.460 del 4/12/1997, nonché dal presente statuto.

2. L’Associazione attua nel settore dei circoli gli scopi, le finalità e le direttive della L.N.C.M. in armonia col Comitato Regionale Lombardo della stessa.

In particolare si propone:

a) Di assistere, tutelare e rappresentare i circoli associati nei rapporti con le istituzioni, enti pubblici, enti di diritto pubblico e privato, le organizzazioni politiche e sindacali, sia a livello nazionale che locale;

b) Di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi, con ogni forma di propaganda, di informazione e di educazione cooperativa;

c) Di promuovere lo sviluppo delle attività di studio, ricerca e di informazione cooperativa, professionale e culturale dei quadri dirigenti e tecnici dei circoli cooperativi, anche in collaborazione con appositi organismi di formazione istituiti dal Comitato Regionale Lombardo e con istituzioni scolastiche pubbliche, sindacali e sociali;

d) Di adottare e favorire ogni iniziativa tendente a fare del circolo cooperativo una moderna impresa, in grado di fornire servizi qualificati ai propri soci, alle loro famiglie ed ai cittadini in genere, sia in campo commerciale che in quello sociale, culturale, ricreativo e sportivo realizzando così un centro di vita associativa e democratica, nella realtà territoriale in cui esso opera;

e) Di favorire, anche nel settore dei circoli cooperativi e coerentemente con gli obiettivi della L.N.C.M., lo sviluppo di un moderno sistema di imprese cooperative, attraverso l’elaborazione di strategie comuni, la creazione di organismi consortili, la gestione di processi di unificazione fra i circoli associati;

f) Di difendere l’esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo, all’elevazione culturale dei cittadini, in forma democratica e libera da ogni discriminazione e censura, attraverso iniziative nel campo della cultura, dell’educazione, dell’istruzione professionale, del turismo, dello sport, dello spettacolo e dell’assistenza, sia direttamente che attraverso l’attività dei circoli cooperativi e ricreativi associati;

g) Di promuovere iniziative tendenti a realizzare un’azione di difesa dei consumatori;
h) Di contribuire allo sviluppo dell’occupazione, in particolare giovanile, attraverso una riqualificazione della gestione commerciale dei circoli cooperativi e la ricerca di strumenti di autogestione cooperativa.

3. L’Associazione non svolge attività economica, ma nell’assolvimento dei suoi compiti statutari essa esprime indirizzi ed orientamenti per le attività economiche svolte, in piena autonomia decisionale, dei circoli cooperativi e ricreativi ad essa associati. Per il raggiungimento dei suoi scopi, essa si prefigge di:

a) Di promuovere e condurre una politica di salvaguardia della genuinità dei prodotti, di trasparenza nella formazione dei prezzi di vendita;

b) Di elaborare una politica commerciale unitaria, fondata sull’approvvigionamento diretto alle fonti di produzione e di marca cooperativa, organizzando gli approvvigionamenti collettivi;

c) Di assicurare, in stretta collaborazione con gli appositi servizi della Lega e del Comitato Regionale, un’adeguata assistenza nel campo dell’organizzazione aziendale e particolarmente, in quello amministrativo, creditizio, tecnico, fiscale, legale ed assicurativo;

d) Di promuovere l’attività delle donne e dei giovani presso i singoli circoli favorendo anche la partecipazione negli organi amministrativi;

e) Di partecipare in rappresentanza e nell’istanza dei circoli associati alla stipulazione dei contratti collettivi, di accordi e convenzioni, designando propri delegati presso gli organismi nei quali è richiesta o permessa la rappresentanza del movimento;

f) Di intervenire nella composizione di controversie che possono sorgere tra gli organismi associati;

g) Di curare i rapporti con le altre organizzazioni cooperative, sindacali, sportive, culturali per la realizzazione dei fini comuni;

h) Di perseguire una politica di sviluppo culturale al fine di elevare la coscienza collettiva dei lavoratori associati;

i) Di espletare in collaborazione con il Comitato Regionale della Lega le revisioni ordinarie ed obbligatorie per legge, nei circoli cooperativi;

j) Di promuovere attività diverse e particolarmente corsi residenziali e seminari di circolo e di diversi circoli per la formazione di nuovi dirigenti;

k) Di costituire, al fine di decentrare le attività e di formare nuovi quadri volontari, i comitati di coordinamento territoriali, assicurando la propria partecipazione costante a riunioni che si svolgeranno di circolo in circolo;

l) Di promuovere, sostenere e sviluppare tutte quelle iniziative legislative, anche a livello regionale, tendenti al riconoscimento della validità sociale dei circoli cooperativi ed a favorire lo sviluppo, sia in termini sociali che economici;

m) Di stipulare con enti pubblici e privati e con qualsiasi ente gestore di servizi, accordi e convenzioni tendenti ad agevolare i circoli cooperativi nel conseguimento dei loro scopi statutari.

TITOLO II

Soci

4. Possono fare parte dell’Associazione tutti i circoli cooperativi e loro consorzi già aderenti alla L.N.C.M.; nonché circoli sociali e ricreativi costituiti in forma non cooperativa purché con finalità coerenti con quelle dell’Associazione e conformi allo spirito mutualistico.

Possono altresì aderire circoli cooperativi che non sono associati all’organizzazione nazionale.

5. Per l’ammissione a socio occorre presentare domanda scritta, firmata dal Presidente della società e corredata da una copia dello statuto sociale e dell’estratto, in carta semplice, della deliberazione dell’organo che ha deciso l’adesione. Tale atto associativo, su espressa richiesta del circolo e dopo la regolare ratifica dell’Associazione, è valido anche quale iscrizione alla Lega stessa ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577.

In tal caso la domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo rilasciato dalla L.N.C.M. con le modalità e la documentazione che essa richiede.

Le cooperative già aderenti ad un’altra associazione della L.N.C.M. che a seguito di modifica di statuto o dell’attività esercitata, si configurano, a tutti gli effetti, come “circoli cooperativi” aderiscono all’Associazione d’ufficio, senza alcuna formalità, salvo la loro facoltà di recesso.

Le cooperative “miste” ovvero quello che esercitano più attività, tra cui quella circolistica e gli aderenti ad altra associazione possono aderire anche all’Associazione Lombarda Circoli Cooperativi con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Per tali enti, il contributo associativo di cui al successivo art.6 comma a) sarà determinato sulla base della sola attività circolistica.

6. L’appartenenza all’Associazione comporta per ogni ente associato, l’accettazione del presente statuto e delle deliberazioni prese dai Congressi, dai Convegni e dagli organi direttivi dell’Associazione. Inoltre comporta:

a) Il pagamento delle quote e dei contributi associativi;

b) Di fornire, a richiesta, i bilanci annuali, le relazioni, le pubblicazioni, i dati statistici e le notizie concernenti la vita e l’attività dell’ente;

c) Di comunicare tempestivamente all’Associazione, la data fissata per la convocazione dell’assemblea dei propri soci alla quale l’associazione può delegare ad assistere un proprio rappresentante.

7. Si cessa di far parte dell’Associazione per decadenza, recesso od esclusione:

a) Per decadenza i circoli che perdano i requisiti di socio oppure disciolti;

b) Per recesso i circoli che, con legale delibera di assemblea o Consiglio di Amministrazione, ritengono di dimettersi dall’Associazione;

c) Per esclusione i circoli che si rendono inosservanti del presente statuto.

Gli enti che cessano di far parte dell’Associazione hanno l’obbligo di versare le quote associative fino alla fine dell’anno. Il contributo associativo non è trasferibile e non è rivalutabile.

TITOLO III

Organi dell'associazione

8. Gli organi dell’Associazione Lombarda Circoli sono:

  • Il Congresso Regionale
  • Il Consiglio Regionale
  • Il Comitato Esecutivo
  • Le Commissioni di Lavoro
  • Il Presidente e Vice Presidente
  • Il Collegio dei Sindaci - Probiviri.

Il congresso

9. Il Congresso è il supremo organo deliberativo dell’Associazione. Spetta al Congresso, oltre che fissare l’indirizzo generale della politica del movimento circolistico regionale:

a) Approvare la relazione del Consiglio Regionale uscente;

b) Eleggere il Consiglio Regionale ed il Collegio dei Sindaci probiviri, designandone il Presidente;

c) Deliberare sulle modifiche del presente statuto;

d) Deliberare sulla politica contributiva dell’Associazione, stabilendo i criteri di determinazione di cui all’art.6 comma A);

e) Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Regionale previa tempestiva comunicazione al Comitato Regionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Esso si riunisce ordinariamente:

a) Una volta ogni tre anni;

b) In via straordinaria si riunisce quando ne facciano domanda scritta, con indicazione della materia da trattare, almeno un terzo degli enti associati.

Il Congresso si costituisce su ordine del giorno stabilito dal Consiglio Regionale nella sede e nel tempo indicati nell’avviso di convocazione ed elegge, nel proprio seno, l’Ufficio di Presidenza, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili allo scioglimento dei lavori.
La convocazione del Congresso deve essere comunicata agli enti associati e pubblicata sulla ”Azione Cooperativa” almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l’insediamento.
Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei soci aderenti ai circoli: dette assemblee possono attribuire tale decisione al Consiglio di Amministrazione ed i delegati sono eletti da ciascun organismo nella proporzione seguente: n.1 delegato ogni 50 soci e fino ad un massimo di n.5 delegati.
Quando i resti superano la metà del quoziente sopra fissato, si ha diritto ad un altro delegato.
Ogni circolo può rappresentare un altro ente se munito di regolare delega.
Il Congresso è validamente costituito nei giorni, nel luogo e nell’ora stabiliti dall’avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le modalità di votazione saranno preventivamente fissate dal Congresso stesso.

Il consiglio regionale

10. Il Consiglio Regionale si compone da 15 a 51 membri scelti tra i soci dei circoli interessati e fra persone anche al di fuori delle società aderenti che mostrino passioni ed interessi ai problemi del movimento circolistico e che non superino nell’organo dirigente un quinto rispetto ai membri soci.
Durano in carico fino al Congresso ordinario successivo e sono rieleggibili. Il numero dei componenti sarà determinato, di volta in volta, dal Congresso, al momento della elezione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno uno volta ogni tre mesi. Nel caso di dimissioni, decadenza o altre cause che determinino la mancanza di uno o più membri, il Consiglio Regionale può procedere alla sostituzione per cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei propri componenti.

Al Consiglio Regionale spetta:

a) Vigilare per il conseguimento degli scopi statutari ed attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;

b) Convocare i Congressi ordinari e straordinari e stabilire l’ordine dei lavori;

c) Eleggere nella sua prima seduta il Presidente, il Vice Presidente, i membri dell’esecutivo;

d) Approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione;

e) Deliberare circa l’esclusione degli enti associati;

f) Provvedere attraverso la commissione amministrativa all’amministrazione dell’Associazione con proposte relative ai punti h) e i), concorrendo così alla predisposizione dei bilanci preventivi;

g) Deliberare l’ammissione dei nuovi associati quando questa non avvenga d’ufficio;

h) Determinare, anno per anno, l’ammontare delle quote associative, sulla base dei criteri stabiliti dal Congresso;

i) Deliberare sull’ammontare dell’indennità di carica e di ogni altro elemento retributivo spettante al Presidente, al Vice Presidente, ai funzionari, ai collaboratori ed agli impiegati dell’Associazione, in aggiunta alle retribuzioni stabilite dal C.C.N.L.

Delibera altresì sui passaggi di categoria e sull’applicazione di ogni altra normativa prevista sia dal C.C.N.L. che da accordi integrativi aziendali stipulati dal Comitato Regionale della Lega.
Il Consiglio Regionale potrà tenere riunioni allargate ai Presidenti dei circoli associati, anche non componenti tale organo.
Potrà inoltre tenere riunioni a livello provinciale e di zona, con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i circoli cooperativi e ricreativi ivi residenti.
E’ comunque obbligatoria l’istituzione di una “Commissione Amministrativa” col compito di curare l’amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Regionale potrà altresì nominare un amministratore. In tale caso la persona designata andrà a comporre l’Ufficio di presidenza di cui al 3° comma art.12.

Il comitato esecutivo

11. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 a 15 membri compresi il Presidente, il Vice Presidente ed i responsabili delle Commissioni di lavoro.
Esso attua le decisioni del Consiglio Regionale, convoca le riunioni periferiche e provinciali, organizza, dirige ed amministra i servizi dell’Associazione.

Il Presidente e Vice Presidente

12. Il Presidente rappresenta l’Associazione e firma gli atti ufficiali. Egli convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Regionale.
In caso di forzata sua assenza, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente compongono il Consiglio di Presidenza, che provvede ad assicurare, attraverso la sua attività collegiale, la pratica e piena applicazione delle decisioni degli organi direttivi dell’Associazione, a coordinare l’attività nella stessa con quella del Comitato Regionale della Lega e delle altre Associazioni.

Il collegio dei sindaci - probiviri

13. Il Collegio dei Sindaci – Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica da un Congresso all’altro e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche tra le persone che non siano socie di enti circolistici.
Il Collegio dei Sindaci – Probiviri esercita il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione e riferisce al Comitato Esecutivo, al Consiglio Regionale ed al Congresso Regionale.
I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale. Il Collegio dei Sindaci – Probiviri decide inappellabilmente e come arbitro amichevole compositore senza formalità di sorta sulle controversie che possono sorgere fra gli organismi aderenti alla Associazione.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Amministrazione

14. I cespiti dell’Associazione Regionale sono costituiti:

a) Dalle quote associative ordinarie e straordinarie versate dagli enti associati;

b) Da eventuali contributi, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici anche in base a specifiche leggi regionali;

c) Da qualsiasi altra erogazione o liberalità effettuata da enti cooperativi, anche in fase di liquidazione.

Le quote associative versate sono unificate e sono da suddividersi tra l’Associazione Regionale, il Comitato Lombardo e la Lega Nazionale delle Cooperative.
La suddivisione delle quote sarà concordata con i singoli organismi anno per anno in sede di bilancio preventivo.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di Presidenza e la Commissione Amministrativa devono sottoporre al Consiglio Regionale, per la sua approvazione, il rendiconto economico ed il preventivo economico. Eventuali avanzi di gestione, andranno a formare il “fondo comune” di cui all’art.37 del Codice Civile. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo destinazioni imposte dalla legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

15. Il Congresso Regionale può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di due terzi degli enti aderenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei soci di tutti i circoli associati. In caso di scioglimento il Congresso eleggerà i liquidatori fissando le modalità della liquidazione. In tal caso tutti i beni dell’Associazione, costituenti il fondo comune, dedotti eventuali debiti, saranno devoluti al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell’art.11 della Legge 59/92 o ad altri fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16. Per quanto non previsto dal presente statuto ha pieno vigore lo Statuto del Comitato Regionale della Lega e quello della L.N.C.M.

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